Senato della Repubblica - 4-02796 – Interrogazione sul dottor Alberto Stancanelli capo di gabinetto del MIT e presidente del collegio dei revisori dell'ARERA. RISPOSTA

Senato della Repubblica - 4-02796 – Interrogazione a risposta scritta presentata il 28 gennaio 2020.

 - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico. - Premesso che:

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 407 del 23 settembre 2019 il consigliere della Corte dei conti dottor Alberto Stancanelli veniva nominato capo di gabinetto del Ministro, con decorrenza dal 19 settembre 2019 e per la durata massima del mandato governativo (artt. 1 e 2 del decreto di nomina);

l'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 (Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), prevede che "Il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di direzione politica del Ministero ad esso attribuite (…) degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto e di raccordo tra lo stesso e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati";

al successivo comma 3, prevede che "Il Capo di Gabinetto (…) coordina l'attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione, i quali (…) costituiscono un unico centro di responsabilità ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Assolve, altresì, ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge. Definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi. Può nominare vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due, nei limiti del contingente di personale;

l'art. 3, comma 1, stabilisce, tra l'altro, che "L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli altri organi costituzionali e comunitari, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato";

l'art. 6, comma 1, prevede che "Il Capo di Gabinetto è nominato fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale dello Stato, oppure fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate";

al comma 7, prevede che "Gli incarichi di responsabilità degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2 [gli uffici di diretta collaborazione], sono incompatibili con qualsiasi attività professionale. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte";

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

il dottor Alberto Stancanelli veniva nominato presidente del collegio dei revisori dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con deliberazione della stessa Autorità n. 426/2019/A del 23 ottobre 2019, e dunque successivamente alla nomina a capo di gabinetto con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo extra istituzionale;

il dato normativo sancisce l'incompatibilità dell'incarico di capo di gabinetto con qualsiasi attività professionale e incarico di sorta, salvo il caso in cui quest'ultimo si svolga con carattere non continuativo, che non sembra che possa ragionevolmente ipotizzarsi rispetto alla carica di presidente del collegio dei revisori dell'ARERA, al quale spettano le funzioni di controllo di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile degli atti dell'Autorità;

a seguito del collocamento fuori ruolo il dottor Stancanelli non è più formalmente in servizio come magistrato contabile,

si chiede di sapere se non si ravveda, in forza del dettato dell'art. 3, comma 1, del regolamento, per effetto del quale l'ufficio di gabinetto coordina e cura i rapporti (anche) con le autorità indipendenti, una posizione di palese conflitto di interessi, o comunque di incompatibilità a carico del dottor Stancanelli che, da un canto, oltre a pregiudicarne l'oggettività decisionale, limiterebbe l'autonomia e l'indipendenza dell'ARERA in ragione dell'incarico di presidente del collegio dei revisori dell'ARERA medesima e, dall'altro, comporterebbe il venir meno dell'impegno esclusivo e continuativo assunto con l'accettazione della carica di capo di gabinetto.

(4-02796)

 

Senato della Rpubblica

Mercoledì 26 febbraio 2020

RISPOSTA. Sulla base della vigente normativa primaria e secondaria, ma anche di qualsivoglia considerazione di ordine politicoamministrativo o anche solo di opportunità, nei confronti dell'attuale capo di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non si ravvisano né cause di incompatibilità, né situazioni di conflitto di interessi. Infatti, l'incarico di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) conferito al dottor Alberto Stancanelli è stato preventivamente autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 388 del 1995, dal consiglio di presidenza della Corte dei conti che ha valutato, nel rispetto delle proprie prerogative ed in piena autonomia ed indipendenza, l'assenza di cause di incompatibilità di diritto e di fatto. Le medesime valutazioni di compatibilità, ai sensi del regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, sono state effettuate dallo stesso Ministro nell'ambito del rapporto fiduciario con il capo di gabinetto nell'esercizio delle proprie e tipiche prerogative organizzative.

L'ARERA, quale autorità amministrativa indipendente, non è sottoposta ad alcuna vigilanza governativa, tantomeno del Ministero, ed ha rapporti funzionali e istituzionali prevalentemente con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sotto il profilo organizzativo l'Autorità è composta dal presidente e da quattro membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari. Gli attuali componenti sono stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, per 7 anni, e non possono essere rinnovati alla scadenza. Inoltre, l'autonomia dell'ARERA è garantita dalla circostanza che le risorse economiche per il suo funzionamento provengono da un contributo sui ricavi degli operatori regolati e, quindi, non a carico del bilancio dello Stato.

Si tratta dunque di un incarico per l'esercizio dì una funzione pubblica di controllo prevista negli ordinamenti di tutti gli enti pubblici e svolta generalmente da pubblici dipendenti. Infatti, l'articolo 55 del regolamento di contabilità dell'Autorità prevede che i componenti il collegio dei revisori dei conti possono essere nominati anche tra i magistrati della Corte dei conti.

Ciò premesso, riguardo alle considerazioni secondo cui, a seguito del collocamento fuori ruolo, il dottor Stancanelli non sarebbe più formalmente magistrato della Corte dei conti e quindi non rientrante tra i soggetti nominabili, va evidenziato che un magistrato della Corte dei conti in posizione di fuori ruolo non perde lo status di magistrato contabile e resta soggetto a tutti gli effetti alle norme dell'ordinamento giudiziario contabile. Ciò è dimostrato proprio dalla necessità anche per i magistrati fuori ruolo di acquisire, per lo svolgimento di incarichi presso altri enti, l'autorizzazione preventiva del consiglio di presidenza della Corte dei conti. Inoltre, il mantenimento della qualifica di magistrato è confermato, a titolo esemplificativo, dal riconoscimento per i magistrati in posizione di fuori ruolo, del diritto di elettorato attivo nell'elezione dei componenti togati dello stesso consiglio di presidenza.

Riguardo poi al quesito circa la sussistenza di conflitti di interesse derivanti dall'assunzione dell'incarico, oltre alle considerazioni richiamate, si evidenzia che dal curriculum vitae del dottor Stancanelli, pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero, emerge, in modo trasparente, anche a voler considerare gli incarichi svolti nell'ultimo biennio (periodo ritenuto rilevante ai fini dell'insorgenza di eventuali preclusioni derivanti da conflitti), l'assenza di qualsivoglia potenziale conflitto, mancando il requisito essenziale della fattispecie ovvero la contestuale titolarità di interessi privali e pubblicistici in capo al medesimo soggetto. Il dottor Alberto Stancanelli ha ricoperto sempre cariche pubbliche e, pertanto, il perseguimento dell'interesse pubblico non risulta per ciò stesso pregiudicato o con esso in potenziale contrasto con alcuna attività, ruolo o incarico, precedentemente o attualmente svolto dallo stesso.

L'incarico di presidente del collegio dei revisori è stato pertanto conferito al dottor Stancanelli, quale consigliere della Corte dei conti, nella piena legittimità e in assenza di cause di conflitto di interessi e di incompatibilità di diritto e di fatto. Si aggiunga che, nel rispetto delle norme sui magistrati contabili, l'assunzione dell'incarico e del relativo compenso è stato comunicato dal dottor Stancanelli al consiglio di presidenza della Corte dei conti e pubblicato in piena trasparenza nel sito web del Ministero.

In conclusione, l'esercizio delle funzioni di controllo, svolte nell'ambito del collegio dei revisori dell'ARERA, non comportano limitazioni all'autonomia gestionale dell'Autorità, né costituisce causa ostativa al mantenimento degli impregni istituzionali assunti dal consigliere Stancanelli, che svolge costantemente i compiti di capo di gabinetto del Ministro con elevate ed indiscusse professionalità ed un'esperienza trentennale al servizio dello Stato.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DE MICHELI

(26 febbraio 2020)

 

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