Senato della Repubblica - 4-02963 -Interrogazione sull’ addebito da parte di Banca Generali, Azimut o Mediolanum, di centinaia di milioni di euro, applicando ai propri ignari clienti commissioni aggiuntive, il tutto contro le disposizioni di Consob e della stessa Banca d' Italia.
Senato della Repubblica - 4-02963 -Interrogazione a risposta scritta presentata il 26 febbraio 2020.
- Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
in un articolo su "Soldionline" dal titolo "Fondi, in Italia tra i più cari d'Europa", viene messa in luce una ricerca dell'ESMA (European securities markets authority), intitolato "Performance and costs of retail investment products in the EU". Lo studio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, un organismo dell'Unione europea, raffronta oltre alle performance anche i costi dei prodotti di investimento retail (ossia dedicati ai risparmiatori) dell'area euro. Per l'Italia l'ESMA ha aggregato dati da Consob (il paper "Il costo dei fondi comuni in Italia. Evoluzione temporale e confronto internazionale" del 2018) e Banca d'Italia, che portano a risultati sostanzialmente molto simili ed indicano che i costi totali dei fondi di investimento (dati 2016) sono di circa l'1,58 per cento. Queste spese variano, naturalmente, a seconda del comparto in cui i fondi operano. I prodotti con sottostante la componente azionaria costavano in media il 2,34 per cento, mentre quelli del comparto obbligazionario l'1,16 per cento. I primi, soprattutto, sono più alti che in altri Stati europei, come Lussemburgo, Irlanda e Francia. Sempre riguardo ai fondi azionari, l'ESMA evidenzia come l'ampiezza dei costi, nel nostro Paese, sia la più alta. Assieme al Portogallo questa misura è superiore ai 2 punti percentuali. Vicine a queste percentuali anche le ampiezze di Austria e Spagna, mentre il valore più basso è quello dell'Olanda. Un'altra evidenza è che il 70 per cento dei costi relativi al fondo remunera il canale distributivo. Va cioè alla rete che colloca il prodotto. Questo costo spesso non è neanche noto per il cliente, che quando si rivolge alla banca o all'intermediario pensa di ricevere una consulenza gratuita, quando in realtà il costo del prodotto viene direttamente scalato dall'investimento;
oltre ad avere la palma dei più cari e meno trasparenti, alcune società di gestione del risparmio frodano i risparmiatori ricorrendo a sotterfugi ed espedienti, che non vengono mai sanzionati da Banca d'Italia e Consob. Infatti, come stabilito dalla Banca d'Italia, le SGR (società di gestione del risparmio) sono società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare congiuntamente il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni. Pertanto sono autorizzate a gestire fondi comuni di propria istituzione e patrimoni di SICAV (società di investimento a capitale variabile) o SICAF (società di investimento a capitale fisso), sono autorizzate a prestare il servizio di gestione di portafogli, a prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti, come pure a prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di fondi di investimento alternativi (FIA);
sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob e iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia: l'albo delle SGR (sezioni gestori di OICVM e gestori di FIA);
considerato che:
le commissioni di performance sono commissioni prelevate dalle società di gestione in base ai risultati conseguiti dal fondo. Queste ultime rappresentano uno dei costi maggiormente variabili, occulti e quindi potenzialmente più lesivi per i rendimenti dei risparmiatori;
solitamente la percentuale trattenuta sull'over performance può essere commisurata all'incremento del valore della quota rispetto a un valore precedente della quota stessa, oppure rispetto ad un parametro di riferimento (benchmark);
la normativa italiana in materia è piuttosto stringente, e prevede che nella definizione delle commissioni di incentivo si debba avere un parametro di riferimento coerente con la politica d'investimento del fondo. Pertanto, il prelievo è consentito su base annuale in modo da avere un periodo di confronto sufficientemente ampio;
purtroppo un modo per "dribblare" i citati paletti è la costituzione di fondi di diritto estero, ad esempio, in Irlanda o in Lussemburgo, da parte delle società di gestione (le quali stabiliscono le modalità di calcolo), che vengono poi commercializzati in Italia. In questo modo, le SGR finiscono per prelevare commissioni di performance su orizzonti temporali trimestrali e mensili, anziché annuali, contravvenendo alle regole imposte della Banca d'Italia, procurando così gravissimo danno ai clienti;
considerato che, come risulta agli interroganti:
negli ultimi anni società di gestione, come Banca Generali, Azimut o Mediolanum, hanno addebitato centinaia di milioni di euro ai propri ignari clienti, applicando commissioni aggiuntive, senza dimostrare di aver ottenuto rendimenti superiori agli altri fondi della stessa categoria, il tutto contro le disposizioni di Consob e della stessa Banca d'Italia;
nel 2018, ad esempio, Banca Generali è riuscita ad addebitare ai propri clienti 38 milioni di euro di commissioni di performance, benché neppure uno dei comparti sia riuscito a chiudere l'anno con un rendimento positivo, il che significa che, con le regole della Banca d'Italia vigenti, non avrebbero potuto addebitare un bel nulla ai propri clienti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'intollerabile situazione descritta;
se non abbia il dovere di attivarsi, per sollecitare le società di gestione del risparmio ed autorità vigilanti al doveroso rispetto dei diritti dei risparmiatori, con il ripristino della trasparenza e la restituzione di quanto addebitato con veri e propri espedienti;
quali misure urgenti di propria competenza intenda attivare per porre fine ad espedienti a danno dei clienti, utilizzati dalle società per trarre vantaggi e profitti non dovuti;
se sia a conoscenza di un intervento degli organi preposti ai controlli nei confronti di tali società, atti al ristoro dei danni subiti dai clienti delle società di gestione del risparmio.
(4-02963)