Senato della Repubblica – 4-04663 - Interrogazione sulle difficoltà che sussistono a procedere al prolungamento della concessione dopo che ANAS, a seguito del passaggio nel gruppo FS, ha perso la qualità di società in house per lo Stato.

Senato della Repubblica – 4-04663 - Interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata il 21 dicembre 2020.

- Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

l'art. 7 del decreto-legge n. 138 del 2002 ha disposto la trasformazione dell'ANAS in società per azioni, con capitale sociale interamente posseduto dal Ministero dell'economia e delle finanze, determinandone l'oggetto e le caratteristiche della concessione, con i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché l), del decreto legislativo n. 143 del 1994;

il 30 dicembre 2002 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto n. 1030 con cui è stata approvata la convenzione di concessione stipulata tra le parti in data 19 dicembre 2002, fissandone in 30 anni la durata;

l'articolo 1, comma 1018, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto la sottoscrizione di una nuova convenzione unica tra ANAS e Ministero delle infrastrutture, di cui sono parte integrante un nuovo piano economico-finanziario per l'intera durata della concessione, sia un elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti; il successivo comma 1019 ha previsto che in occasione del perfezionamento della convenzione unica, il Ministero delle infrastrutture, di concerto con quello dell'economia, avrebbe potuto estendere la concessione a 50 anni;

l'articolo 49 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto il trasferimento del 100 per cento delle azioni della società ANAS S.p.A. dal Ministero dell'economia alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (FS); l'operazione è subordinata al verificarsi di alcune condizioni ed in particolare: a) il perfezionamento del contratto di programma 2016-2020; b) l'acquisizione di una perizia giurata di stima da cui risulti l'adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio ANAS rispetto al valore del contenzioso giudiziale in essere; c) l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;

nel settembre 2017 il perito nominato da FS ha confermato che "i fondi stanziati nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Anas - segnatamente quelli stanziati nel 'Fondo Rischi e Oneri - sono adeguati rispetto al valore del contenzioso in essere";

il 29 dicembre 2017 l'assemblea degli azionisti di FS ha deliberato l'aumento di capitale di 2,86 miliardi di euro mediante conferimento della partecipazione di ANAS detenuta dal socio unico Ministero dell'economia;

nel bilancio di esercizio 2017, ANAS, nell'ambito delle attività immateriali, la voce "concessioni, licenze, marchi e diritti simili", ha evidenziato un saldo di 1.490.625.000 euro, a seguito della nuova configurazione del contratto di programma 2016-2020;

il valore del nuovo assetto regolatorio è stato valutato alla luce della concessione con scadenza 2032 e dell'opzione rappresentata dalla estensione della concessione al 2052 (valutata con una probabilità dell'80 per cento), definito compiutamente tramite perizia giurata, le cui risultanze sono riflesse nella voce "concessioni"; il valore iscritto al 31 dicembre 2017 è così pari a 1.590 milioni di euro, e il relativo fondo ammortamento è pari a 99.533.000 euro; la concessione viene ammortizzata a quote costanti in 16 anni sulla base della durata dell'attuale concessione;

nel patrimonio netto, alla voce "riserve" il bilancio 2017 riporta quella ex legge n. 208 del 2015, comma 870, pari a 1.590 milioni di euro come apporto della nuova concessione al 31 dicembre 2017;

il Ministero delle infrastrutture, in occasione dell'approvazione del bilancio 2017 di ANAS, ha rappresentato la propria contrarietà in merito alla legittima aspettativa del riconoscimento della proroga della concessione;

il 27 febbraio 2019 il consiglio di amministrazione ANAS ha approvato il nuovo piano economico-finanziario corredato dal piano regolatorio, al fine di dare avvio all'istruttoria per l'estensione fino a 50 anni della durata della concessione;

il nuovo piano economico-finanziario, avente orizzonte temporale sino al 2044, è stato trasmesso in data 7 marzo 2019 al Ministero delle infrastrutture e all'azionista FS per la costituzione del "tavolo tecnico", ma il Ministero ha sottolineato che la ricezione del piano non comporta la sua approvazione, né modifica in alcun modo la durata della concessione in essere, ex lege, a favore di ANAS, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2032, né dà luogo alla costituzione di alcuna legittima aspettativa in proposito;

il 26 marzo 2020 il Ministero delle infrastrutture, nel richiamare l'esistenza di criticità che necessitano "di una esplicita valutazione e condivisione da parte del (...) MEF", ha invitato l'ANAS, in occasione dell'approvazione del bilancio 2019, a prudenti valutazioni in merito al valore della concessione;

anche a seguito di ciò, il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo sull'ANAS ha posto una riserva a verbale in sede di approvazione del bilancio 2019, proprio con riferimento alla corretta valutazione della concessione, evidenziando le difficoltà che sussistono a procedere al prolungamento della concessione dopo che ANAS, a seguito del passaggio nel gruppo FS, ha perso la qualità di società in house per lo Stato, alla luce delle disposizioni normative di diritto comunitario e di recente giurisprudenza della Corte di giustizia della UE;

la Corte dei conti, sezione del controllo sugli enti, con la determinazione del 30 aprile 2020, n. 28, ha rilevato che il tavolo tecnico incaricato di verificare la possibilità procedere all'estensione della concessione fino al 2052 non risulta attivato e, pertanto, l'esito di tale procedura potrebbe essere lungo, articolato e dall'esito tutt'altro che scontato anche alla luce delle prese di posizione scritte del Ministero delle infrastrutture, e che la presentazione del piano economico-finanziario e regolatorio, con orizzonte temporale al 2044, non costituisce in alcun modo titolo al riconoscimento di una proroga della concessione, né dà luogo alla costituzione di legittima aspettativa in proposito; la Corte ha altresì ricordato che la Corte di giustizia UE, il 18 settembre 2019, ha ritenuto illegittima la proroga senza gara di concessioni stradali in quanto viene meno agli obblighi di cui agli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici come modificata dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione del 4 dicembre 2007; la determinazione concludeva, in merito alla concessione quantificata nel bilancio 2018 in 1,391 miliardi, con l'ammortamento iscritto in bilancio considerando l'attuale scadenza al 2032 con un ulteriore 80 per cento relativo al valore dell'eventuale proroga al 2052, per cui non possono escludersi ripercussioni negative sia in termini civilistici che finanziari ricadenti sulla società e sul gruppo FS nel suo complesso;

l'ANAS, nonostante tutto ciò, ha comunque approvato il bilancio di esercizio 2019 senza alcuna svalutazione del valore della concessione per tenere conto del mancato perfezionamento della proroga della concessione, distorcendo di fatto il risultato di esercizio 2019;

il bilancio di esercizio 2019 non appare idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ANAS,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere a tutela del patrimonio dello Stato, azionista unico di FS attraverso il Ministero delle infrastrutture, a tutela del patrimonio costituito da tale società, per escludere le ripercussioni civilistiche e finanziarie prospettate dalla Corte dei conti;

se ritenga che la prassi di iscrivere a bilancio un bene che solo ipoteticamente la società potrà conseguire possa essere esteso ad altre società controllate dallo Stato. (4-04663)

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