Senato della Repubblica – 4-04793 – Interrogazione sulle proroghe delle concessioni demaniali lacuali e marittime per finalità turistico -ricreative.
Senato della Repubblica – 4-04793 – Interrogazione a risposta scritta presentata il 19 Gennaio 2021.
- Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e per il turismo e per gli affari europei. - Premesso che:
la materia delle proroghe delle concessioni demaniali lacuali e marittime per finalità turistico-ricreative, ritenute con sentenza del 14 luglio 2016 della Corte di giustizia dell'Unione europea assimilate alle autorizzazioni, è disciplinata a livello comunitario dalla direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Bolkestein), che impone agli Stati membri il divieto di prorogare automaticamente ope legis le concessioni e di applicare le procedure di selezione tra i concessionari, ad eccezione dei casi in cui "il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili";
la direttiva Bolkestein non è autoesecutiva, in quanto necessita di legge di recepimento da parte degli Stati membri;
l'Italia ha recepito la direttiva con decreto legislativo n. 59 del 2010, non solo con notevole ritardo, ma senza prevedere obbligo di pianificazione definitiva in grado di consentire la necessaria uniformità sull'intero territorio nazionale costiero, dove obiettivamente vige una situazione caotica ed un evidente stato di disparità di trattamento da parte dei Comuni di riferimento, in quanto alcuni hanno concesso proroghe automatiche ope legis fino al 2033, altri le hanno sospese o concesse per l'ulteriore durata di un anno, ed altri ancora hanno avviato le procedure di selezione competitive;
con i decreti-legge n. 194 del 2009 e n. 179 del 2012 il nostro Paese ha continuato a prevedere proroghe automatiche, rispettivamente, fino al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2020;
successivamente, con legge n. 145 del 2018, precisamente all'articolo 1, commi 682 e seguenti, le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 sono state prorogate fino al 31 dicembre 2033;
l'articolo 182 della legge n. 77 del 2020, recante misure in materia di salute e politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha stabilito il divieto di avvio di nuove gare e la sospensione di tutte le procedure di selezione già avviate ma non ancora definite e inoltre, stabilendo che resta fermo "quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", ha rafforzato il principio del prolungamento automatico fino al 2033 per tutte le concessioni già in uso ed in scadenza al 31 dicembre 2020, con logica, quindi, del loro mantenimento finché dura l'emergenza da COVID 19;
la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 14 luglio 2016 ha contestato all'Italia il sistema di automaticità delle proroghe ed imposto l'obbligo di rimessa al bando di gare, precisando però nel contempo che una proroga delle concessioni demaniali marittime con scopi turistico-ricreativi è giustificata laddove sia finalizzata a tutelare la buona fede del concessionario, anche se prevista solo per le domande presentate entro il 2009, cioè prima della data di recepimento della direttiva;
la legittimità delle proroghe concesse in via automatica ed ope legis è stata riconosciuta con copiosa giurisprudenza sia da parte di numerosi TAR, sia con ben 8 sentenze emanate nello stesso giorno, nella data del 24 ottobre 2019 (n. 7251, n. 7252, n. 7253, n. 7254, n. 7255, n. 7256, n. 7257 e n. 7258) dal Consiglio di Stato, il quale però, solo dopo tre settimane, il 18 novembre 2019, ha pronunciato la sentenza n. 7874 recante parere contrario, dichiarando l'illegittimità delle proroghe automatiche, in quanto in contrasto con l'ordinamento comunitario, ritenendo tuttavia valide e giustificate le proroghe finalizzate a tutelare la buona fede del concessionario, considerata nella richiamata sentenza del 14 luglio 2016 della Corte europea;
sulla materia si ravvede dunque un orientamento giurisprudenziale ancora oscillante e contraddittorio;
vale inoltre la pena di osservare come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia imposto ai Comuni il divieto di procedere con proroghe in via automatica ai sensi della legge n. 145 del 2018, contraria ai principi UE, e, nel ribadire l'obbligo di procedure competitive pubbliche, nella determina pubblicata sul bollettino n. 41 del 19 ottobre 2020 ha considerato necessaria la verifica da parte dei Comuni, caso per caso, sul contesto ambientale e sul numero delle richieste, al fine di accertare la sussistenza dell'elemento di scarsità delle risorse naturali, che rappresenterebbe il presupposto dirimente rispetto all'obbligazione prevista dalla direttiva 2006/123/CE;
si evidenzia che i Comuni sono vincolati al rispetto della legge n. 145 del 2018;
è altresì rilevante l'orientamento dei TAR che hanno considerato che il principio di trasparenza, discriminazione e pubblicità viene rispettato anche solo mediante la pubblicazione delle domande di rinnovo, prevista dal codice della navigazione nel rapporto tra pubblico e privato, senza indire gare pubbliche, stabilendo che è data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze;
la Commissione UE, mediante la lettera di costituzione in mora del 3 dicembre 2020, ha diffidato l'Italia intimando di non perseverare con i rinnovi automatici delle proroghe, concedendo due mesi per controdedurre;
si evidenzia la palese incertezza legislativa e giuridica, a causa delle decisioni oscillanti e contraddittorie da parte degli organi giurisprudenziali amministrativi;
l'interrogante ritiene che, anche in ragione del concorso economico dei concessionari all'economia del Paese e alla valorizzazione del territorio costiero e del turismo, essi non debbano subire le conseguenze di tali discrasie, che aggiunte alle problematiche derivanti dall'emergenza sanitaria in corso determinano un forte aggravio della la loro situazione economica;
non è concepibile il blocco di tutte le concessioni e del complesso mondo dell'indotto bensì, considerato il divieto di indire nuove gare e di proseguire quelle già precedentemente avviate, occorre una logica di mantenimento del termine al 31 dicembre 2033 finché non sarà dichiarata conclusa l'emergenza da COVID-19,
si chiede di sapere:
entro quali i tempi i Ministri in indirizzo ritengano di intervenire legislativamente, con modifiche ed integrazioni alla già vigente normativa in materia, emanando, al più presto e senza ulteriori rinvii, un apposito disegno di legge nazionale organica in materia di proroga delle concessioni marittime demaniali con uso turistico e ricreativo, prevedendo un'integrazione e un riordino del settore, al fine di consentire una necessaria e puntuale previsione di pianificazione definitiva ed uniforme dell'intero territorio nazionale costiero;
quali siano le argomentazioni che ritengano di sostenere in risposta alla lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 3 dicembre 2020. (4-04793)